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Normative, certificazioni, obblighi, produzione e tracciabilità: tutto quello che è necessario sapere e riportare sulle etichette adesive per vino per essere in regola e non incorrere in problemi e sanzioni.

 

Parlando di etichette adesive per vino bisogna operare, come prima cosa, una classificazione, limitandosi alle categorie principali e più note. Possiamo distinguere quattro tipologie previste dalla legislazione per regolamentare la produzione vinicola: i vini da tavola, i vini IGT (indicazione geografica tipica) e vini Doc o vini Docg (rispettivamente Denominazione di origine controllata e Denominazione di origine controllata e garantita). Una volta classificate le tipologie, essenziali non solo per gli obblighi legislativi ma anche al fine di veicolare un messaggio di qualità del prodotto, possiamo indagare su quali siano le funzioni delle etichette adesive per vino.
Quella applicata nella parte anteriore della bottiglia viene generalmente destinata quasi sempre alle funzioni di marketing e comunicazione riportando il logo, il nome, la cantina di produzione, la sua storia, eventuali abbinamenti e tutte quelle informazioni volte a invogliare il cliente all’acquisto, mentre quella posta sul retro della bottiglia serve ad assolvere agli obblighi di legge e ai disciplinari che regolamentano l’attività vinicola.

Cosa riportare sulle etichette adesive vino da tavola

La prima indicazione da riportare, obbligatoriamente, sul retro è proprio la dicitura “vino da tavola” e la stessa deve avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede di imbottigliamento. Altra informazione obbligatoria insieme a nome e ragione sociale del produttore e/o dell’imbottigliatore, è la scadenza del prodotto che, come dice il regolamento: “…tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e comunque non deve superare mesi nove e mesi sei da quella di confezionamento a seconda del materiale impiegato per fabbricare i contenitori”.

L’etichetta per il vino da tavola deve inoltre riportare:

  • Il nome dello stato membro in cui sono avvenute vendemmia e vinificazione, nel caso in cui il vino sia destinato all’esportazione;
  • Il volume nominale del contenuto indicandolo in litri, centilitri o millilitri, e esprimendolo in cifre accompagnate dall’unità di misura utilizzata, o dal simbolo di tale unità, e in una dimensione minima da 6 a 2 millimetri in base alla capienza della bottiglia.
  • Il volume alcolometrico, da indicarsi in percentuale. Anche questa dicitura va resa sull’etichetta in una dimensione minima da 2 a 6 millimetri in base alla capienza della bottiglia, e dev’essere, inoltre, obbligatoriamente espressa in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
  • Le informazioni riguardanti le istruzioni ecologiche che indichino chiaramente, con messaggio scritto o pittogramma, l’invito all’utente finale a smaltire o stoccare correttamente per il riciclo il contenitore stesso su cui è apposta l’etichetta.

Cosa riportare sulle etichette adesive per vino IGT ( indicazione geografica tipica)

Una delle informazioni obbligatorie da riportare sul retro dell’etichetta dei vini IGT è ovviamente il nome dell’area geografica di provenienza, che deve essere stata riconosciuta con apposito decreto. Tale dicitura deve avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede di imbottigliamento. Sul retro dell’etichetta, insieme a nome e ragione sociale del produttore e dell’imbottigliatore, deve essere indicata la scadenza del prodotto che come dice il regolamento: “tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare mesi nove e mesi sei da quella di confezionamento, a seconda del materiale impiegato per fabbricare i contenitori”.
Facoltativa è invece l’indicazione del vitigno di provenienza.

A queste informazioni devono rigorosamente seguire:

  • La menzione “Indicazione geografica tipica” da posizionarsi immediatamente al di sotto del nome geografico e in dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il nome geografico.
  • Tutte le informazioni relative ad imbottigliamento, vendemmia e vinificazione
  • Il Volume nominale e volume alcolometrico nelle stesse modalità citate precedentemente per il vino da tavola
  • Le informazioni riguardanti le istruzioni ecologiche che indichino chiaramente, con messaggio scritto o pittogramma, l’invito all’utente finale a smaltire o stoccare correttamente per il riciclo il contenitore.
  • Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini IGT, o possono creare confusione è obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza e comunque non superiori ad un quarto di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l’indicazione della ditta.

Cosa riportare sulle etichette adesive per vino Doc o Docg

Le informazioni obbligatorie da riportare sulle etichette per vino sia Doc che Docg, sono innanzi a tutto il nome delle regione o zona determinata di provenienza, la quale dev’essere stata riconosciuta con apposito decreto. Tale dicitura deve avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede di imbottigliamento.
Un’altra informazione insieme a nome e ragione sociale del produttore e dell’imbottigliatore.

È inoltre essenziale riportare:

  • Le diciture specifiche tradizionali “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” o “Denominazione di Origine Controllata” che sono da indicarsi sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non devono superare quelle utilizzate per la regione di produzione e devono essere poste immediatamente sotto il nome della regione stessa; vanno riportate per esteso, senza abbreviazioni. In tutti gli altri casi, ad esempio sull’etichetta destinata alle funzioni di marketing, possono essere utilizzate le abbreviazioni D.O.C. o D.O.C.G..
  • Tutte le informazioni relative ad imbottigliamento, vendemmia e vinificazione
  • Volume nominale e volume alcolometrico nelle stesse modalità citate precedentemente per le altre categorie
  • Le informazioni riguardanti le istruzioni ecologiche che indichino chiaramente, con messaggio scritto o pittogramma, l’invito all’utente finale a smaltire o stoccare correttamente per il riciclo il contenitore stesso su cui è apposta l’etichetta.
  • Il numero di lotto, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile, preceduto dalla lettera “L”.
  • Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini Doc o Docg, o possono creare confusione è obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza e comunque non superiori ad un quarto di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l’indicazione della ditta.

 

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Informazioni tratte da:

  • vini da tavola
    https://www.politicheagricole.it/flex/files/0/1/0/D.044f1e825a3cbcc54b54/EtichettaViniTavola.pdf
  • vini Igp
    https://www.politicheagricole.it/flex/files/2/9/7/D.180ea02f65b31ae6755d/EtichetteViniIGT.pdf
  • Vini doc e docg
    https://www.politicheagricole.it/flex/files/5/5/c/D.c5ab89cf684f1004af22/Etichetta_dei_Vini_DOC_e_DOCG.pdf